La censura generica nel ricorso introduttivo della mancata notificazione della cartella di pagamento ricomprende anche la doglianza su specifici vizi attinenti alla modalità di notificazione.
Il rilievo sulla validità della notificazione, quand’anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare comunque la regolarità di tutto il procedimento notificatorio, sicché l’introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova.
Per cui non è necessario, a fronte della documentazione prodotta dall’agente della riscossione, relativa alla regolarità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento, presentare motivi aggiunti ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 546 del 1992, non costituendo motivo nuovo dell’originario ricorso rispetto alla già dedotta irregolarità della notificazione.
Cassazione Civile ordinanza n. 36305 del 28/12/2023