Prescrizione sanzioni codice strada: opposizione all’esecuzione e non azione recuperatoria.

La parte aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., eccependo la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 codice della strada e dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, per non essergli state le cartelle notificate entro il termine ivi indicato, facendo quindi valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, costituito nella specie dai verbali di contestazione delle violazioni.

Ne discende che il giudizio aveva natura di opposizione all’esecuzione ed  in quanto tale, esso era sottoposto al rito ordinario di cognizione, non avendo alcuna funzione recuperatoria della opposizione al verbale di contestazione della violazione.

Da tale ultima considerazione discende che nella specie non era applicabile l’art. 7 dlgs. n. 150 del 2011, che invece disciplina l’opposizione al predetto verbale e prevede, al comma 7, il deposito, svincolato da termini preclusivi, da parte dell’Amministrazione degli atti relativi all’accertamento, contestazione e notificazione della violazione.

La produzione di documenti era pertanto regolata dall’art. 320 c.p.c., che nel giudizio dinanzi al giudice di pace ne consente il deposito solo fino alla prima udienza, salvo il caso in cui il rinvio ad una udienza successiva non sia dal giudice ritenuto necessario dalle attività svolte dalle parti.

Il Tribunale è pertanto incorso in errore nel richiamare l’art. 7 citato e nell’utilizzare i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione attestanti la notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa, dal momento che tali atti risultano prodotti in giudizio dall’Agenzia convenuta dopo la prima udienza.

Cassazione Civile ordinanza n. 692 del 9/01/2024

CONDIVIDI