Consiglio di Stato: l’annullamento dell’atto impositivo comporta l’invalidità derivata degli atti di riscossione.

Quanto alla sorte della cartella di pagamento a seguito del sopravvenuto annullamento dell’atto impositivo, non può che condividersi l’affermazione del Tar per la quale il venir meno dei presupposti atti di prelievo comporti l’invalidità derivata, ovvero l’inefficacia (sopravvenuta), degli atti di riscossione che in detta pretesa trovano il loro presupposto.

Come, infatti, già affermato in giurisprudenza, nel contenzioso di natura tributaria, «è pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l’atto impositivo da esse presupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell’atto amministrativo che la legittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria » (Cass. civ., Sez. trib., 6 giugno 2022, n. 19003).

In coerenza con i suesposti principi, deve ritenersi che, una volta venuto meno il presupposto della riscossione, e quindi il debito, siano travolte tanto la cartella di pagamento quanto la conseguente intimazione di pagamento relative a quel debito e per quella entità.

 

Consiglio di Stato sentenza n. 394 del 12/01/2024

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