In presenza di violazioni identiche (mancato versamento IMU) riferite ad annualità diverse (2012/2013/2014) trova applicazione, quanto alle relative sanzioni, il principio secondo cui:
<< in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’articolo 12 c° 5 dlgs. n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo >>.
In fase processuale, qualora l’ Amministrazione non abbia provveduto all’applicazione del cumulo, è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente.
Cassazione Civile ordinanza n. 1933 del 18/01/2024