Notifica irreperibilità assoluta contribuente: non sufficiente assenza citofono e cassetta postale.

Per tale tipologia di notifica in forma semplificata, è necessario che siano specificate le ragioni dell’assenza (se per mancanza in loco di indicazioni circa l’abitazione del destinatario o per mera assenza di quest’ultimo) e risultino attestate le ricerche in concreto effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo la residenza anagrafica a quell’indirizzo, l’abbia di fatto definitivamente abbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile;

Dalla relata di notifica dell’intimazione in commento emerge che l’Ufficiale Giudiziario ebbe solo a constatare “l’ irreperibilità del destinatario sconosciuto da info prese non citofono no cassetta“, senza, tuttavia, dar conto delle successive operazioni di ricerca, da attestare nella relata e compiute per verificare che il destinatario non avesse più l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune nel quale aveva li domicilio fiscale.

La giurisprudenza di questa Corte non ha mai ritenuto sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., il mero mancato rinvenimento – proprio come avvenuto nella specie – del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell’ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell’atto dai residenti interpellati. L’ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, quantomeno nei termini sopra illustrati, viene senz’altro meno al suo dovere di “normale diligenza” nello svolgimento dell’attività notificatoria.

Da quanto precede discende la nullità della notifica dell’intimazione di pagamento.

Cassazione Civile ordinanza n. 5818 del 5/3/2024

 

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