Annullamento atto in autotutela: quando trova applicazione soccombenza virtuale.

Nell’ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite.

Qualora l’annullamento dell’atto in sede di autotutela consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, l’ ufficio va condannato al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Cassazione Civile ordinanza n. 5579 del 01/03/2024

CONDIVIDI