Dopo la novella di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, le sentenze recanti la condanna dell’amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo.
Il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede – di regola – l’art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;.
Siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell’amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell’art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere alla riscossione «mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza».
Cassazione Civile ordinanza n. 7572 del 21/03/2024