La riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata al solo termine di prescrizione, dovendo essere effettuata, in forza dell’art. 21 del r.d. n. 215 del 1933, mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità di un preventivo accertamento cui debba seguire la riscossione, non potendo neppure trovare applicazione l’art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006 che, dettato in generale per i tributi locali, presuppone che la riscossione faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo.
Cassazione Civile ordinanza n. 21811 del 20/07/2023