L’annullamento dell’avviso di accertamento comporta l’illegittimità della successiva cartella di pagamento

L’intervenuta caducazione dell’avviso di accertamento determina, pertanto, l’illegittimità della successiva attività di riscossione.

Infatti, in tema di contenzioso tributario, l’esito favorevole del giudizio promosso dal contribuente avverso l’atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si ripercuote sugli atti presupponenti, ancorché emanati nei confronti di altri soggetti, poiché tali atti restano privi di titolo giustificativo per mancanza sopravvenuta dell’obbligazione tributaria, anche se su di essi sia intervenuto, per il contribuente, un giudicato sfavorevole, il quale rimane travolto in virtù dell’effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c.

Cassazione Civile ordinanza n. 16267 del 11/06/2024

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