La proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/1973 è atto impugnabile innanzi al giudice tributario.

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Trattasi di principio che ben può essere applicato anche alla proposta di compensazione ex art. 28-ter del d.p.r. n. 602 del 1973, la quale consente al concessionario, qualora il contribuente abbia degli importi a debito e al contempo, su segnalazione dell’Agenzia, si appuri che debba essere destinatario di un rimborso, di formulare una proposta di compensazione (anche parziale) tra credito da rimborsare e debito da assolvere.

Con tale atto, qui oggetto di impugnazione, infatti comunque si fa valere la pretesa impositiva che, per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi indicati sono sottoposti non già a prescrizione decennale – come implicitamente ritenuto nei gradi di merito giungendo
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso – bensì a prescrizione quinquennale.
La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio al fine di verificare in concreto quali importi risultino prescritti e debbano essere espunti dall’atto di compensazione impugnato, rideterminando perciò quanto effettivamente dovuto dal contribuente.

Cassazione Civile orddinanza n. 18022 del 01/07/2024

CONDIVIDI