Indipendentemente dall’ impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di impugnazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 Dlgs 546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Ne consegue che il contribuente non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.
Cassazione Civile ordinanza n. 16743 del 17/06/2024