In tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l’interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l’onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza.
Cassazione Civile ordinanza n. 15716 del 05/06/2024