Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la legittimità della cartella di pagamento, come anche l’iscrizione nei ruoli straordinari, discende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, nonché titolo fondante.
Sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte tale atto presupposto, l’ente impositore – così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento – ha l’obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, ove
l’iscrizione fosse stata già medio tempore effettuata, nel qual caso adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata.
Cassazione Civile ordinanza n. 23329 del 29/08/2024