Notifica postale diretta atto impositivo: obbligo raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale ( c.d. notifica postale diretta), qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021; da ultimo, nello stesso senso, Cass. sez. 5 Sez. 5, Ordinanza n. 8823 del 2024).

Cassazione Civile ordinanza n. 22579 del 09/08/2024

CONDIVIDI