La C.T.R. ha escluso la validità dell’operato disconoscimento che invece era stato fatto ritualmente, come risultante dalla memoria depositata dalla parte contribuente in primo grado e inserita nel PCT, da cui risulta che la stessa ha negato l’esistenza stessa degli originali.
Pertanto, deve ritenersi che il disconoscimento è stato efficacemente effettuato dalla parte contribuente con la conseguenza che era onere della C.T.R. ordinare all’ADER la produzione degli originali, o, comunque, di effettuare la valutazione della documentazione prodotta, cosa nella specie non avvenuta.
Cassazione Civile ordinanza n. 24449 del 11/09/2024