L’importo del contributo unificato tributario deve essere stabilito in relazione al valore della controversia che si intende instaurare che, per il processo tributario, corrisponde al valore dell’atto impugnato.
Il valore della controversia, è quindi l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Nel caso di specie, la contribuente, con il ricorso proposto avverso l’iscrizione ipotecaria, ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento, oltre che per vizi suoi propri, per intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva a seguito della mancata notificazione delle sottese cartelle.
La contribuente, al fine di determinare il valore della lite, avrebbe dovuto procedere alla somma degli importi dei tributi sottesi alle singole e sole cartelle di natura tributaria richiamate nell’iscrizione ipotecaria, al netto delle sanzioni ed interessi. Ed in effetti correttamente ha calcolato il valore dell’iscrizione ipotecaria in € 31.043,41, su cui poi ha determinato l’importo del contributo unificato dovuto.
In quest’ottica, pretendere di calcolare il c.u. anche sul valore delle sei cartelle di pagamento sottese comporterebbe una duplicazione della richiesta contributiva.
Cassazione Civile ordinanza n. 26439 del 10/10/2024