L’ eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria , rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione.
L’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
In sintesi, dunque, la notifica dell’intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l’inizio dell’ esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.
Cassazione Civile SSUU ordinanza n. 26817 del 16/10/2024