La sussistenza del giudicato interno in questione (che emerge dallo stralcio della sentenza di primo grado, riportato in memoria, relativo all’affermazione dell’ammissibilità del ricorso in base all’orientamento espresso illo tempore dalle Sezioni Unite, non contrastata con appello incidentale, né, a quanto consta, con controdeduzioni) esclude la rilevanza della questione concernente l’applicabilità dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 146/2021.
Il giudicato interno – nel caso in esame evidenziato solo con l’istanza ex art. 380 bis c.p.c. e illustrato con la successiva memoria- formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità, a meno che il giudice di secondo grado non si sia pronunciato, ancorché implicitamente sull’esistenza o meno del suddetto giudicato, poiché in tal caso la pronuncia non può essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo.
Deve, pertanto, procedersi all’esame del ricorso.
Cassazione Civile ordinanza n. 27326 del 22/10/2024