Il contribuente può eccepire l’illegittimità degli interessi di mora ex art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973 intimati con qualsiasi atto esattoriale successivo alla cartella di pagamento, atteso che gli stessi non sono contenuti nella cartella, e quindi non si cristallizzano per effetto della mancata impugnazione della stessa, maturando invece dopo la sua emissione.
Cassazione Civile ordinanza n. 23490 del 02/09/2024