Inammissibilità: il giudice tributario non può e non deve vagliare il merito

…secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si sia spogliato della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicché è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata.

Poiché con la declaratoria di inammissibilità dell’appello la CTR si è spogliata della propria potestas iudicandi, le ulteriori statuizioni concernenti il merito della controversia costituiscono degli obiter dicta, in relazione ai quali non sussiste alcun interesse all’impugnazione da parte del contribuente…

Cassazione Civile ordinanza n. 24378 del 11/09/2024

CONDIVIDI