In tema di notifica della cartella di pagamento, solo nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.
È opportuno preliminarmente evidenziare che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, solo fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice (come nel caso di specie), il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto.
Cassazione Civile ordinanza n. 27729 del 25/10/2024