L’art. 60 DPR 600/1973 è norma applicabile in generale a tutti gli atti tributari (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. I,24 gennaio 2024, n. 2380) e, quindi, alla notifica dell’avviso di variazione catastale.
La validità della notificazione postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, giacché la certezza che la persona legata da rapporti qualificati con il destinatario (come anche nel caso di notifica al portiere) provveda a trasmettergli l’atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani, con conseguente nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario espressamente risulti che l’atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma…”
Cassazione Civile ordinanza n. 23777 del 04/09/2024