Notificazione: irreperibilità assoluta destinatario obbligo ricerche del messo

In tema di notificazione dell’avviso di accertamento (così come della cartella di pagamento) occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa del destinatario, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.

Prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma primo, lett. e) (irreperibilità assoluta) in luogo di quella ex art. 140 cpc (irreperibilità relativa), il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione, né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Non è sufficiente, al fine di configurare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, l’attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si sia trasferito altrove, essendo necessario verificare ed acclarare se il trasferimento del contribuente sia avvenuto all’interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l’esame dei registri anagrafici.

Cassazione Civile ordinanza n. 25563 del 24/09/2024

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