Notifica postale: prova invio CAN.

Costituisce circostanza pacifica che l’ufficiale postale, recatosi presso l’indirizzo del destinatario, abbia notificato l’avviso di accertamento e l’atto di contestazione sanzioni a persona diversa dal destinatario, attestando, altresì, l’invio della CAN con l’indicazione del numero di raccomandata, ma senza allegare il relativo avviso di spedizione.

In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.

La semplice attestazione dell’invio di una raccomandata non è idonea a coprire di fede privilegiata la circostanza che detta raccomandata sia stata effettivamente spedita al destinatario non reperito in loco, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello.

Cassazione Civile ordinanza n. 23194 del 27/08/2024

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