Il contribuente eccepiva che il plico postale recapitatogli racchiudeva soltanto una lettera <accompagnatoria> che richiamava un questionario ad essa asseritamente allegato, tuttavia non presente nella busta.
Il collegio di secondo grado erroneamente ha addossato al contribuente l’onere della prova del mancato rinvenimento di uno di quei documenti all’interno del piego recapitatogli. Giova rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c. e in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario medesimo, il quale, ove deduca che la busta non recava al suo interno alcun atto o ne conteneva uno diverso da quello che si assume spedito dal mittente, è onerato della relativa prova. È stato, tuttavia, precisato che la surriferita «regula iuris» non può trovare applicazione ove l’involucro della raccomandata sia destinato a contenere plurimi atti e il destinatario riconosca di averne ricevuto soltanto uno o alcuni, giacché in tal caso torna a carico del mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica, e quindi il fatto che tutti gli atti fossero effettivamente contenuti nella busta spedita per posta.
Cassazione Civile sentenza n. 25160 del 19/09/2024