Il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sé, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito (Cass. n. 21831del 2021) essendo infatti privo di efficacia normativa e nemmeno richiamato dall’art. 366 c.c., il quale individua quali requisiti necessari del ricorso: l’indicazione delle parti, della sentenza o della decisione impugnata, la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto, la specifica indicazione dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevanti degli stessi.
Cassazione Civile ordinanza n. 24157 del 09/09/2024