Nulla e non inesistente la notifica dell’avviso di accertamento eseguita da poste private prive di autorizzazione.
Deve darsi continuità all’indirizzo consolidato di questa Corte che ravvisa una nullità sanabile e non l’inesistenza della notifica.
Conseguentemente la notifica risulta sanata dalla stessa condotta della contribuente, che ha regolarmente impugnato l’avviso.
Cassazione Civile ordinanza n. 3841 del 15/02/2025