Inefficacia titoli esecutivi: il giudice tributario deve d’ufficio ordinare cancellazione ipoteca esattoriale

Gli agenti della riscossione hanno il potere di iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore, in forza dell’articolo 77 del D.P.R. 602/1973.

Anche l’iscrizione di tale ipoteca legale costituisce mero atto di esecuzione, per cui ne deve essere ordinata la cancellazione, anche di ufficio, qualora il titolo, per qualsiasi causa, divenga inefficace, con disposizione che va resa nello stesso provvedimento con cui viene accertata la sopravvenuta inefficacia.

Nel caso in esame, avendo la Commissione tributaria regionale accolto l’appello del contribuente «annulla…(ndo)… le cartelle esattoriali di pagamento», doveva dunque provvedere contestualmente, come richiesto sin dal ricorso introduttivo, anche alla cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile dell’odierno ricorrente.

Cassazione Civile ordinanza n. 27639 del 24/10/2024

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